Stralcio delle ingiunzioni e definizione agevolata degli accertamenti esecutivi non affidati all’AdE-R

Autore: Prof. Avv. Lorenzo Del Federico lunedì 26 giugno 2023

Con il Decreto Bollette (DL 30 marzo 2023, n. 34) definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il Legislatore è intervenuto sulla recente “Tregua Fiscale” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) riconoscendo anche ai Comuni che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la possibilità di stralciare o rottamare i debiti tributari da questi accertati ed eliminando così quella che ai più era parsa come un’iniqua discriminazione tra debiti riscossi dall’AdE-R e debiti in riscossione diretta o affidati ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Il Legislatore ha così dato anche a questi Comuni la possibilità di disporre lo stralcio, parziale o totale, delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dall’01/01/2000 al 31/12/2015 nonché la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 01/01/2000 al 30/06/2022.

Con riferimento a questa seconda possibilità, gli enti territoriali dovranno stabilire:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza, con l’indicazione del numero delle rate ove si opti per il pagamento rateale, nonché la sussistenza di eventuali giudizi pendenti aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, in tal caso assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi; 

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmetterà ai debitori la comunicazione, nella quale saranno indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Lo scorso 16 giugno la Fondazione IFEL ha pubblicato sul proprio sito internet una Nota di lettura (poi sostituita da una nuova versione in data 19 giugno 2023) che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del citato DL 34/2023.

Dal sito della Fondazione è altresì possibile scaricare uno Schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

I Comuni interessati dovranno adottare il Regolamento entro il 29 luglio 2023, e cioè entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (L. n. 56/2023, entrata in vigore il 30.05.2023). 

Desta invece perplessità la scelta del Legislatore di fissare al 30 giugno 2023 e, dunque, ad una data precedente, il termine per l’invio della medesima delibera ai soggetti affidatari della riscossione coattiva. Sul punto non resta che attendere un necessario chiarimento da parte del MEF, fermo restando che il mancato rispetto del termine del 30 giugno non pare incidere sull’efficacia o sulla legittimità delle delibere di adozione delle nuove definizioni agevolate.